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 l.r. 10 marzo 2009 n. 5 PGT

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MessaggioTitolo: l.r. 10 marzo 2009 n. 5 PGT   l.r. 10 marzo 2009 n. 5 PGT EmptyGio Feb 11, 2010 2:40 pm

Nuove modifiche alla l.r. 12/2005 di governo del territorio
Il 14 marzo 2009 è entrata in vigore la l.r. 10 marzo 2009 n. 5, “Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche – collegato ordinamentale”, pubblicata sul BURL, 1° Supplemento Ordinario al n. 10 in data 13 marzo 2009.
La legge, insieme ad altre disposizioni, ha apportato alcune modifiche
e integrazioni alla l.r. n. 12/2005, legge di governo del territorio.

Di seguito vengono evidenziate le maggiori novità su questo
fronte, con riferimento al testo coordinato della l.r.12/2005 come
modificato dalla l.r. 5/2009:


Innanzitutto è stato prorogato fino al 31 marzo 2010 il termine
entro cui i Comuni dovranno provvedere ad approvare i nuovi Piani di
Governo del Territorio (PGT). (art.25, comma7)
È stabilito inoltre che, qualora un Comune non deliberi l’avvio del
procedimento di approvazione del PGT entro il 15 settembre 2009, la
Giunta Regionale provvederà a nominare un commissario ad acta.(art.26,
comma3) Questa modifica fa riferimento al ruolo attivo della Giunta
Regionale a supporto degli enti locali, per altro già definito
dall’art.23 della l.r. 12/2005, che si concretizza nell’azione di
accompagnamento alla formazione degli strumenti di pianificazione,
nell’attivazione di tavoli tecnici interistituzionali, in azioni di
formazione professionale, nello sviluppo del Sistema informativo
integrato per la pianificazione, nell’attività di monitoraggio
attraverso l’Osservatorio, negli incontri sul territorio attraverso le
Sedi Territoriali di Regione Lombardia (STER).

Un’altra importante modifica prevede che i Comuni, fino all’approvazione dei PGT, non potranno dar corso all’approvazione di PII in variante allo strumento urbanistico generale non aventi rilevanza regionale,
con un’unica eccezione: i PII che prevedono la realizzazione di
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere
strategico ed essenziali per la riqualificazione dell’ambito
territoriale. Tale opportunità per i Comuni è subordinata
all’emanazione da parte della Giunta Regionale, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della legge, di criteri attuativi che
definiscano tali opere. Su questo punto occorre chiarire che sono fatti
salvi i PII già adottati al momento dell’entrata in vigore della
presente legge e che la norma riguarda esclusivamente le proposte di
PII in variante allo strumento urbanistico generale, che rimarranno
“congelate” fino all’emanazione dei criteri attuativi. Trascorso
inutilmente il termine massimo di sessanta giorni, l’Amministrazione
Comunale potrà verificare l’ammissibilità delle predette proposte alla
luce delle scelte operate nel proprio documento di inquadramento.
(art.25, comma 7)

Inoltre, è previsto che per i Comuni che non hanno ancora adeguato i loro PRG, ipiani attuativi e loro varianti conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti
siano approvati con la procedura di cui all’art. 3 della l.r. n.
23/1997, che contempla l’adozione e l’approvazione da parte del
Consiglio Comunale. Tale disposizione ha applicazione immediata, per
cui i piani attuativi conformi, già adottati dalla Giunta Comunale al
momento dell’entrata in vigore della norma, dovranno essere approvati
dal Consiglio Comunale. Anche la relativa pubblicazione, nel caso non
sia già in corso, dovrà essere quella prevista dalla l.r. n. 23/97,
cioè di 60 giorni in totale.

La disposizione, infine, prevede che nei Comuni interessati dalle
“opere essenziali” dell’Expo 2015 (allegato I al DPCM 22.10.2008, GU
n.277 del 26.11.2008), i piani attuativi continueranno ad essere
adottati e approvati dalla Giunta Comunale, nel rispetto della
procedura di cui all’art. 14 l.r. n. 12/2005. (art.25, comma 8 bis)

Le nuove norme prevedono anche che, fino all’approvazione del PGT, i
Comuni definiti a “fabbisogno acuto, critico ed elevato” dal Programma
Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP) possano
realizzare, in deroga al vigente PRG e per finalità di edilizia
residenziale pubblica, interventi di trasformazione di edifici
esistenti e nuove costruzioni localizzate su aree destinate ai servizi.
I Comuni dovranno comunque assicurare servizi adeguati per ciascuna
iniziativa, in particolare spazi verdi e per il gioco, e verificare il
rispetto della dotazione minima complessiva, pari a 18 mq per abitante.
Sempre in questi Comuni e con la stessa finalità, è possibile la
trasformazione di edifici produttivi esistenti, per i quali è
consentito il recupero della volumetria fino al limite massimo di
diecimila metri cubi. (art.25, comma 8 sexies)

Infine, ancora in riferimento al periodo transitorio e in attesa
dell’approvazione dei nuovi PGT, i Comuni potranno individuare gli
ambiti territoriali nei quali è consentita o vietata la localizzazione
di attività che gli stessi individuano come suscettibili di creare
situazioni di disagio a causa del costante e prolungato afflusso di
persone. I Comuni dovranno anche definire la disciplina necessaria per
assicurare il corretto inserimento di queste attività nel contesto
urbano e la disponibilità di parcheggi. (art.25, comma 8 octies)
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